
Il marchio « made in EEC » rimanda a un’epoca in cui la Comunità economica europea strutturava gli scambi commerciali del continente. Dalla trasformazione della CEE in Unione europea all’inizio degli anni ’90, questa dicitura è progressivamente scomparsa dalle etichette. Comprendere cosa coprisse questo marchio e ciò che gli è succeduto permette di misurare l’evoluzione delle regole d’origine applicate ai prodotti fabbricati sul suolo europeo.
Regolamento doganale e nozione di ultima trasformazione sostanziale
Il diritto europeo non ha mai creato un’etichetta ufficiale « made in EEC » né, oggi, un’etichetta armonizzata « made in EU ». L’origine di un prodotto si basa sul codice doganale dell’Unione (Regolamento (UE) 952/2013), che adotta il criterio di ultima trasformazione sostanziale.
Un bene è considerato originario del paese in cui ha subito la sua ultima operazione di fabbricazione significativa, in un’azienda attrezzata a tal fine, portando a un prodotto nuovo o rappresentando una fase di fabbricazione importante.
Questo criterio tecnico spiega perché due prodotti assemblati in due paesi diversi dell’UE possano legalmente portare diciture di origine distinte. Il marchio « made in EEC » funzionava già secondo questa logica doganale, molto prima della codificazione attuale.
Per comprendere meglio l’origine del made in EEC, è necessario distinguere il quadro doganale (che determina l’origine per i diritti doganali e le statistiche commerciali) dal quadro consumistico (che protegge il consumatore contro le affermazioni ingannevoli).

Made in EEC, made in EU, made in France: tabella comparativa delle diciture di origine
Le diciture di origine che circolano in Europa rispondono a logiche giuridiche e commerciali diverse. La tabella sottostante sintetizza le loro caratteristiche principali.
| Dicitura | Ambito geografico | Base giuridica | Carattere obbligatorio | Stato attuale |
|---|---|---|---|---|
| Made in EEC | Comunità economica europea (6 poi 12 paesi) | Regole d’origine CEE | Facoltativo (prodotti non alimentari) | Obsoleto dal 1993 |
| Made in EU | Unione europea (27 paesi) | Regolamento (UE) 952/2013, direttiva 2005/29/CE | Facoltativo | In uso, senza etichetta ufficiale armonizzata |
| Made in France | Francia metropolitana e d’oltremare | Codice doganale | Facoltativo (eccetto alcuni prodotti alimentari) | Attivo, rafforzato dalla legge del 18 agosto 2026 |
L’assenza di carattere obbligatorio per i prodotti non alimentari rimane una costante sin dall’epoca della CEE. Al contrario, il quadro consumistico si è inasprito: la direttiva (UE) 2024/825 nota come Empowering Consumers Directive, applicabile a partire dal 27 settembre 2026, rafforza le sanzioni contro le affermazioni di origine ingannevoli.
Legge francese del 18 agosto 2026 e tracciabilità rafforzata
La Francia ha preso l’iniziativa a livello nazionale. Una legge del 18 agosto 2026 impone ora ai fornitori di marchi di distributori di fornire prove documentali sull’origine reale dei loro prodotti. Questa obbligazione riguarda in particolare il settore alimentare, dove la dicitura « origine Francia » deve essere supportata da documenti verificabili.
Questo testo segna un cambiamento rispetto alla logica che prevaleva sotto il marchio « made in EEC », dove la dichiarazione di origine si basava ampiamente sull’autodichiarazione del produttore. Diversi elementi devono ora essere documentati:
- Il luogo dell’ultima trasformazione sostanziale, con identificazione dell’istituto di produzione
- La tracciabilità delle materie prime principali, in particolare per i prodotti alimentari
- I certificati di origine rilasciati dalle dogane o dalle camere di commercio competenti
Per i produttori che un tempo utilizzavano il « made in EEC » come un marchio flessibile che copriva l’intero mercato comune, il passaggio a obblighi di prova nazionali cambia le regole del gioco.
Industrial Accelerator Act e rilancio del made in Europe
Il dibattito attorno all’origine europea dei prodotti ha assunto una nuova dimensione nel 2026. La Commissione europea ha presentato all’inizio del 2026 un progetto di acceleratore industriale (Industrial Accelerator Act) il cui uno degli assi consiste nel privilegiare le aziende europee negli appalti pubblici e negli aiuti di Stato.
L’obiettivo dichiarato è di portare la quota dell’industria manifatturiera nel PIL dell’UE al 20% entro il 2035, rispetto al 14,3% nel 2024. Questo divario di quasi sei punti illustra l’ampiezza del declino industriale europeo dagli anni in cui il marchio « made in EEC » accompagnava un tessuto produttivo più denso sul continente.
Gli Stati membri rimangono divisi sull’ambito di questa preferenza europea, in particolare sulla questione se debba applicarsi ai paesi legati da accordi di libero scambio.

Criteri di idoneità al « Buy European »
Il progetto prevede soglie di contenuto locale per determinare se un prodotto può beneficiare della preferenza negli appalti pubblici. Questi criteri ricordano, su scala più ambiziosa, la logica dell’« ultima trasformazione sostanziale » ereditata dall’epoca CEE. I settori prioritari identificati dalla Commissione includono:
- Le tecnologie pulite (batterie, pannelli solari, pompe di calore)
- L’acciaio, il cemento e l’alluminio
- Il settore automobilistico e le materie prime critiche
Se questo quadro viene adottato, la dicitura « made in Europe » potrebbe acquisire un valore giuridico negli appalti pubblici, cosa che « made in EEC » non ha mai avuto.
Dalla CEE all’UE: cosa rivela l’evoluzione del marchio sull’economia europea
Il passaggio da « made in EEC » a « made in EU » non è semplicemente un cambiamento di nome. Riflette tre decenni di allargamento (da 12 a 27 paesi), di disindustrializzazione parziale e di complessificazione delle catene di approvvigionamento. Un prodotto etichettato « made in EEC » negli anni ’80 aveva statisticamente una catena di produzione più corta e più concentrata geograficamente rispetto a un prodotto « made in EU » nel 2026.
Le crisi recenti (pandemia di Covid-19, guerra in Ucraina) hanno messo in luce la dipendenza del continente da fornitori esterni per beni considerati strategici. È in questo contesto che la nozione di preferenza europea si impone nel dibattito economico attuale. La questione non è più solo dove un prodotto è stato fabbricato, ma se l’Europa dispone ancora delle capacità industriali per produrlo.